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Comunicazione agli utenti: Informazioni basilari sulle vendite giudiziarie.
 
Tutti i cittadini possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne il debitore esecutato (art. 579 cpc).
Il valore dell’immobile in vendita viene stimato da un perito nominato dal giudice della esecuzione.
Nessun onere è posto a carico dell’aggiudicatario, oltre al prezzo di aggiudicazione e le spese di registrazione o di IVA e di trascrizione dell’atto di acquisto.
Il decreto di trasferimento dell’immobile viene emesso dal giudice della esecuzione al massimo dopo 60 giorni (ex art. 585 cpc) dal versamento del prezzo che va fatto – di norma – entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Con lo stesso decreto il giudice ordina, a spese della procedura, la cancellazione delle formalità ipotecarie negative (trascrizioni, iscrizioni, etc.).
Se l’immobile è occupato dal debitore o da terzi senza titolo opponibile alla procedura, il giudice ne ordina l’immediata riconsegna all’aggiudicatario e l’esecuzione non è soggetta a proroga o graduazione.
La partecipazione all’incanto è disposta dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita, cui viene data adeguata pubblicità sul quotidiano “La Sicilia”.
Le vendite giudiziarie possono essere disposte: o dal giudice della esecuzione del Tribunale di competenza; o, su delega di quest’ultimo, da un notaio; oppure dal giudice del fallimento.
In generale, la domanda di acquisto va fatta in bollo (euro 10,33) secondo i tempi e le modalità stabilite dall’organo che procede alla vendita e può essere presentata anche nella stessa data dell’esperimento di vendita. Alla domanda di acquisto devono essere allegati due assegni circolari – intestati o alla cancelleria della esecuzione del Tribunale di competenza o al fallimento o secondo le disposizioni del notaio delegato – uno dell’importo del 10% del prezzo base d’asta, a titolo di cauzione, e l’altro dell’importo del 15% dello stesso prezzo base d’asta, a titolo di spese di trasferimento.
Nell’ipotesi di aggiudicazione, il 10% del prezzo base d’asta per cauzione viene accreditato in conto prezzo ed il 15% dell’importo versato per le spese, detratte queste ultime, viene restituito all’aggiudicatario.
Nell’ipotesi invece che l’aggiudicatario non versi il prezzo di aggiudicazione, la cauzione viene confiscata a vantaggio dei creditori della procedura ed il 15%, comunque, viene restituito.
Le informazioni sulle vendite e sulle procedure esecutive potranno chiedersi alla cancelleria dell’ufficio esecuzioni immobiliari di Catania nei giorni di giovedì e venerdì dalle 10 alle 12; mentre le informazioni sulle procedure fallimentari potranno richiedersi al curatore o alla cancelleria fallimentare; le informazioni sulle vendite con delega a notaio potranno richiedersi allo stesso notaio.
 
 
 
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